Il padre che non versa l’assegno di mantenimento all’ex e ai figli commette il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, se mantiene i figli nati da una nuova relazione e lavora saltuariamente. Non può bastare la messa in liquidazione dell’azienda datrice di lavoro per provare l’impossibilità di adempiere al mantenimento.
È chiaro e confermato dalla sentenza n. 11161/2019 della Corte di Cassazione depositata in Cancelleria lo scorso 13 marzo.
Il fatto
Il Giudice Civile, in sede di separazione dei coniugi, decide in ordine all’assegno di mantenimento da versare in favore della moglie e dei figli minori. Detto assegno non viene versato dal marito che così, viola gli obblighi di assistenza familiare commettendo il reato previsto dall’art. 570 c.p..
In primo grado il marito, nonché padre dei figli minori nati dal matrimonio finito, viene condannato per non aver versato l’assegno di mantenimento fissato. Il suo disinteresse e la mancata attribuzione dei mezzi di sussistenza vengono ravvisati anche dalla Corte di Appello di Napoli che conferma la condanna di primo grado.
Tuttavia, il padre ricorre in Cassazione adducendo tre motivi:
- La procedibilità a querela del reato previsto dall’art. 570 c.p.
- L’inattendibile stato di indigenza dei figli minori;
- La mancata verifica delle sue condizioni economiche, vista la subordinazione della sospensione della pena al pagamento di una provvisionale pari a 10.000 euro.
La decisione della Corte di Cassazione
Gli Ermellini, ritengono fondato solo il terzo motivo limitatamente alla parte in cui è indeterminato il termine entro il quale effettuare il versamento della provvisionale e per il resto dichiarano inammissibile il ricorso.
Di fatto non fanno altro che confermare il loro orientamento. In primo luogo, il reato è procedibile d’ufficio quando è commesso in danno di persone minore d’età – nella fattispecie la condotta lesiva è stata tenuta anche nei confronti dei figli, ai quali sono stati fatti mancare i mezzi di sussistenza.
In secondo luogo, lo stato di bisogno dei figli minori è sempre presunto dalla legge. Non si può affermare che questi non abbiano bisogno solo perché a loro provvede l’altro genitore o altri familiari o l’assistenza sociale.
Inoltre, la Cassazione aggiunge che allo stato di vita attuale, ai figli devono essere forniti tutti i mezzi per poter vivere una soddisfacente vita quotidiana, perciò, cibo, casa e quanto occorre per vestirsi, studiare, muoversi e comunicare.
La sentenza afferma chiaramente che si può venire meno alla propria responsabilità di mantenimento dei figli solo se si versa in una assoluta condizione di persistente, oggettiva, incolpevole indisponibilità di introiti.
Nel caso di specie, l’uomo lavorava saltuariamente da quando la società della quale era dipendente era stata messa in liquidazione e aveva avuto altri due figli da un’altra relazione, ai quali non faceva mancare nulla.
È evidente che occorre dimostrare l’impossibilità di non poter versare l’assegno di mantenimento e di non poter adempiere ai conseguenti obblighi. Non basta la generica allegazione di difficoltà o provare di avere avuto un calo di entrate personali. I giudici non sono tenuti a verificare le condizioni economiche di nessun imputato.