Il tanto atteso biotestamento troverà applicazione dal prossimo 31 gennaio. Più precisamente entrerà in vigore la Legge n. 219 del 22 dicembre 2017 – Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento.
Essa, comunemente definita, legge sul biotestamento si rifà alle evoluzioni giurisprudenziali e ai mutamenti proposti a gran voce dalla società civile. Si snoda su solo 8 articoli, anche se solo i primi 5 sono di stretto contenuto giuridico.
Ancor prima di parlare di biotestamento, le nuove norme si concentrano sul consenso informato.
“Nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito senza il consenso libero e informato del paziente, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.”.
Qui si instaura la relazione di cura e fiducia tra il medico e il paziente, che esprimerà la sua decisione in base alle informazioni ricevute dai sanitari in merito a diagnosi, prognosi, benefici, rischi degli accertamenti e trattamenti proposti, nonché alle alternative e alle conseguenze di un eventuale rifiuto dell’accertamento e del trattamento o alla rinuncia dei medesimi. Di questo rapporto i protagonisti sono certamente la persona bisognosa di cure e il medico, ma non solo perché la prima può desiderare coinvolgere i familiari, il convivente o l’unito civilmente, mentre il secondo fa parte di un’equipe di operatori sanitari con diverse mansioni e vari gradi di responsabilità. È dunque evidente che ognuno deve sapere cosa fare e cosa dire ed essere consapevole degli effetti del proprio agire.
Il paziente, a fronte di un’informazione completa, aggiornata e adeguata alla sua capacità di comprensione, potrà anche decidere di rifiutare accertamenti, cure o di rinunciare a ricevere informazioni e indicare una persona di fiducia che le riceverà in sua vece.
Il medico è dunque obbligato a rispettare la volontà del paziente, qualunque essa sia. Solo così facendo sarà esente da responsabilità civile e penale.
Il consenso o il dissenso informato espresso dal paziente deve essere raccolto in forma scritta o videoregistrato o in qualunque altra forma che permetta la comunicazione e inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.
In qualsiasi momento il malato può cambiare la sua decisione.
La legge prosegue con il riconoscere il divieto di ostinazione irragionevole delle cure.
Dinanzi a malati con prognosi infausta a breve termine o prossimi alla morte, il dottore deve astenersi da ogni ostinata e irragionevole somministrazione di cure e dall’applicazione di trattamenti inutili o sproporzionati. Congiuntamente alla terapia del dolore e solo se ha il consenso del paziente può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua.
Ma quando il paziente è un minore o un incapace, il consenso da chi è espresso?
Il consenso o il dissenso è dato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore in caso di paziente minore d’età, dal tutore in caso di paziente interdetto, dall’inabilitato stesso o dall’amministratore di sostengo in caso di paziente inabilitato o sottoposto ad amministrazione di sostegno.
La persona minore d’età o incapace deve comunque ricevere le informazioni relative alle sue condizioni di salute in modo appropriato rispetto alla sua capacità di comprensione, allo scopo di comunicare ciò che desidera relativamente alla sua situazione clinica. Sempre più spesso, in relazione all’età e al grado di maturità, il minore viene ascoltato, affinché la protezione della sua salute e della sua vita avvenga nel rispetto della sua dignità.
Lo stesso discorso vale per la persona interdetta, inabilitata o sottoposta ad amministrazione di sostegno.
In assenza di disposizioni anticipate di trattamento e in caso di conflitto, tra il rappresentante legale del minore, dell’interdetto, dell’inabilitato o dell’amministrato, e il medico (questi consiglia un trattamento appropriato e necessario e il rappresentante lo rifiuta), la decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante dell’interessato, del coniuge, del convivente, dei parenti entro il quarto grado e degli affini entro il secondo, del medico o del rappresentante della struttura sanitaria.
Come posso esprimere la mia volontà?
Con il biotestamento, ovvero lasciando disposizioni ora in materia di trattamenti sanitari.
Con le disposizioni anticipate di trattamento (DAT), ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere, può esprimere la propria volontà sui trattamenti sanitari a cui sottoporsi in eventuali situazioni di incapacità di autodeterminarsi. Così si comunica ora per il futuro la propria scelta tra accertamenti, cure, terapie e altro. Le DAT devono essere recepite in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata e pertanto occorre rivolgersi ad un notaio. In alternativa colui che intende anticipare le proprie disposizioni può consegnare personalmente all’ufficiale di stato civile del comune di residenza, il documento contenente le suddette disposizioni, al fine di ottenerne l’annotazione in apposito registro.
Quando il disponente non è in grado di scrivere, la sua volontà può essere raccolta in qualunque modo sia consentita la comunicazione.
Con le DAT si può anche nominare un fiduciario che avrà il compito di rappresentare il disponente nei rapporti con il medico e con la struttura sanitaria.
Il medico deve rispettare le DAT, che potranno essere disattese in tutto o in parte solo in accordo con il fiduciario e solo se incongrue rispetto alla situazione clinica del paziente perché questi ha concrete possibilità di sopravvivenza. In caso di conflitto tra il medico e il fiduciario deciderà il giudice tutelare.