Con l’ordinanza n. 24959 del 23 ottobre 2017, la Corte di Cassazione ha, ancora una volta, dichiarato l’inesistenza del nesso causale tra i vaccini e l’autismo.
I genitori di un bambino marchigiano si rivolgono al Tribunale di Pesaro per ottenere il risarcimento dei danni causati dall’insorgenza della sindrome autistica successivamente alla somministrazione dei vaccini (antipoliomelite tipo Sabin, antidifterica, antitetanica, antipertossica, antimorbillo, antiparotite e antirosolia) ricevuti tra il 1998 e il 2003.
In primo grado, il giudice accorda l’indennizzo. In secondo grado invece, la Corte d’Appello di Ancona riforma la sentenza, accogliendo le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio che esclude il nesso di causalità tra la malattia e le vaccinazioni.
A seguito del ricorso proposto dalla famiglia, la Cassazione viene investita nuovamente della questione e decide per l’inammissibilità dello stesso. L’ordinanza dichiara l’assenza di vizi all’interno della sentenza impugnata. Il ragionamento fatto dalla Corte d’Appello è coerente e conforme alla posizione già espressa in altre occasioni dalla Suprema Corte, secondo la quale per valutare la relazione tra vaccini e danni alla salute non basta una mera ipotesi. Detta relazione va, invece, valutata in base ad un criterio di ragionevole probabilità scientifica. Nel caso di specie non è possibile, come nella maggior parte delle malattie mentali, individuare l’origine della malattia. In particolare, la storia clinica del bambino, i criteri temporali, la continuità fenomenica e i vaccini non possono far parte dello stesso quadro clinico in cui si inseriscono le caratteristiche note dello sviluppo della sindrome autistica.